Art. 1) COSTITUZIONE
È costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata: “Pacta”.
Art. 2) SEDE
La sede dell’Associazione è stabilita a Roma.
Art. 3) SCOPO
L’Associazione persegue, in conformità a criteri di efficienza, lealtà e rispetto dell’autonomia organizzativa, decisionale e professionale di ciascun aderente, i seguenti scopi:
i. lo studio, la ricerca, l’analisi, la promozione di iniziative culturali, l’assistenza e la gestione dei sinistri in genere in ambito assicurativo;
ii. favorire il confronto tra i partecipanti al fine di raggiungere un livello di “eccellenza” nei settori di comune competenza, anche attraverso l’impiego degli strumenti offerti dalla progressiva innovazione tecnologica e dallo studio di soluzioni innovative;
iii. favorire i processi di sviluppo dell’internalizzazione dei partecipanti anche a beneficio delle imprese italiane all’estero che necessitino di supporto in materia assicurativo-peritale;
iv. l’individuazione e il rafforzamento di competenze professionali al servizio dell’Amministrazione della Giustizia per la risoluzione dei contenziosi – specie tra aziende – in materia di danni assicurativi, velocizzando il relativo processo e limitandone i costi;
v. la promozione di relazioni, incontri e di quant’altro utile o necessario per la definizione di accordi, intese e convenzioni dirette a favorire l’evoluzione dei servizi di cui innanzi nonché l’adozione e l’acquisizione di strumenti e conoscenze connesse all’impiego delle novità tecnologiche nei settori di competenza;
vi. la programmazione, la realizzazione e la partecipazione a meeting, conferenze, percorsi di aggiornamento professionale, corsi di formazione ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare i servizi, l’immagine, l’attività e la professionalità delle imprese partecipanti;
vii. l’organizzazione di percorsi formativi dei propri collaboratori ed ausiliari;
viii. la selezione di dotazioni tecnologiche all’avanguardia a beneficio dei partecipanti;
ix. la definizione e l’attuazione di innovative strategie di marketing;
x. l’elaborazione di campagne pubblicitarie collettive ed individuali;
xi. l’organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di approfondimento sui temi dei rischi assicurati nel cui ambito si esplica la specifica attività delle imprese aderenti;
xii. la costituzione, alle condizioni previste dalla legge ed in armonia con le esigenze del settore, di un ente certificatore che garantisca l’efficienza e la qualità dei servizi offerti;
xiii. l’attuazione di percorsi di perfezionamento delle imprese che svolgono le loro attività negli ambiti di cui sopra, con particolare riguardo agli aspetti relativi alle indagini sulle cause dei danni ed alla relativa attività forense, nonché alla valutazione e determinazione dei danni e gestione dei contenziosi, con e senza garanzie assicurative;
xiv. l’instaurazione di rapporti istituzionali con le Associazioni rappresentative delle imprese interessate nonché con ANIA, AIBA, ANRA, IVASS e Ministero della Giustizia anche relativamente alle attività di C.T.U. e C.T.P. e con particolare riferimento ai danni industriali ed in ambito assicurativo.
A tal fine l’Associazione potrà, tra l’altro, acquistare la proprietà ed altri diritti, reali o personali, su beni mobili e immobili nonché assumere personale e fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi soggetti in genere, pubblici o privati. Nell’ambito e in conformità allo scopo istituzionale, l’Associazione può svolgere, direttamente o indirettamente, ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese le attività commerciali ed accessorie, nella misura in cui siano strumentali al conseguimento del suo scopo.
L’Associazione può svolgere ogni operazione strumentale ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa la partecipazione in società di ogni tipo, ovvero la partecipazione ad enti diversi dalle società.
L’Associazione può svolgere sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge, attività finanziaria, nella misura in cui sia strumentale al conseguimento del suo scopo.
Art. 4) DURATA
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 5) FONDO COMUNE E CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI
L’Associazione è dotata di un proprio fondo patrimoniale.
Esso è costituito dalla disponibilità liquida iniziale fornita dagli associati, dai contributi di iscrizione e dai contributi ordinari dovuti in base alla disciplina contenuta nel presente Statuto. Fanno parte del fondo comune, altresì, tutti i beni mobili e immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo nonché i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Il Fondo ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
Annualmente il Consiglio Direttivo, in sede di relazione previsionale, propone le quote minima e massima dei contributi necessari per il mantenimento e la funzionalità dell’Associazione, che sono approvate a maggioranza qualificata dei due terzi determinata in modo direttamente proporzionale alla misura dei contributi versati dalle imprese associate come di seguito esplicitato I soci possono, infatti, liberamente decidere ogni anno la somma da versare entro i limiti della quota minima e della quota massima approvati dall’Assemblea con la maggioranza di cui sopra. In sede di prima applicazione e fino a diversa decisione assembleare, la misura dei contributi ordinari è stabilita in € 5000, quale quota minima, e € 20.000, quale quota massima.
Dette somme dovranno essere corrisposte entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla richiesta da parte del Consiglio Direttivo, da inviarsi entro il 15 aprile di ogni anno.
Ogni altra somma, a qualsiasi titolo dovuta dal singolo associato in adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi collegiali ivi previsti, opportunamente preventivata o rendicontata, dovrà essere corrisposta, nel termine e secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.
Ogni partecipante, inoltre, è tenuto a rimborsare all’Associazione le spese da questa sostenute per eventuali prestazioni dal medesimo specificamente richieste, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno predisposto dall’organo amministrativo.
Il ritardo dell’impresa partecipante nel versamento delle somme a qualsiasi titolo dalla stessa dovute che sia superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta di versamento formulata dal Consiglio Direttivo, costituisce inadempimento grave e faculta gli altri associati a deliberare l’esclusione dell’impresa inadempiente nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 12, nonché determina la sospensione dell’associato moroso dal diritto di voto in sede assembleare.
Art. 6) CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è gestita dal Consiglio Direttivo, cui sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in funzione della realizzazione dello scopo sociale. Il Consiglio, pertanto, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scegliere e designare collaboratori; individuare le modalità più opportune per l’organizzazione di strategie di comunicazione collettiva; stipulare contratti di pubblicità di qualsiasi natura; sottoscrivere convenzioni e affittare spazi ed unità immobiliari presso terzi; compiere qualsiasi altra attività, anche accessoria, incluse quelle di natura finanziaria e bancaria nel rispetto della disciplina speciale in materia, funzionale al raggiungimento dello scopo prefissato.
Il Consiglio Direttivo è costituito dai rappresentanti scelti dall’Assemblea, fino ad un massimo complessivo di otto componenti.
Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo i legali rappresentanti delle imprese partecipanti ovvero le persone fisiche da ciascuna impresa previamente designate. Può essere eletto, inoltre, un componente esterno all’Associazione.
Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e la durata del mandato sono decisi all’atto della nomina.
La partecipazione al Consiglio Direttivo è gratuita, salva eventuale successiva diversa decisione.
Art. 7) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente – il quale convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri –ed un Vice-Presidente, che potrà agire in caso di assenza o impedimento del Presidente, con le medesime funzioni.
Il Consiglio Direttivo si scioglie automaticamente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica la maggioranza dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in video-conferenza, almeno due volte all’anno presso la sede dell’Associazione o comunque in altro luogo, scelto dal Presidente o dal Vice-Presidente, nei casi in cui è ammessa la convocazione da parte di quest’ultimo, nell’ambito del territorio nazionale o all’estero.
La convocazione spetta al Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio calcolato in ragione delle quote versate.
Il Presidente, o, in caso di suo rifiuto e sussistendone le condizioni innanzi previste, il Vice-Presidente, dovrà convocare tutti i componenti del Consiglio, mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo – incluse e-mail, posta elettronica certificata, fax – che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell’adunanza.
L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio delibera per capi e a maggioranza dei voti espressi nella riunione, determinati per ciascun consigliere in modo direttamente proporzionale alla misura dei contributi versati dalle rispettive imprese che hanno eletto il consigliere stesso.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, solo qualora sia un membro esterno, esprimerà voti pari alla quota minima di contribuzione, stabilita inizialmente dallo statuto in € 5.000.
In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Il Consiglio può delegare interamente o in parte le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.
Il Consiglio, con la medesima maggioranza prevista per il conferimento della delega, determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega stessa.
Il Consiglio, inoltre, può sempre impartire direttive agli organi delegati, avocare a sé operazioni rientranti nella delega e liberamente revocarla. In tali casi, non si tiene conto, ai fini della formazione della maggioranza, del voto dell’amministratore o degli amministratori delegati.
Le decisioni del Consiglio Direttivo, comprese la nomina del Presidente e del Vice-Presidente, dovranno risultare da apposito verbale scritto dal Presidente e dal Segretario eventualmente delegato dal Presidente stesso e riportato in apposito libro delle decisioni del Consiglio Direttivo o su supporto informatico non manomettibile conservato presso la sede dell’Associazione.
Art. 8) RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE
A coloro che sono nominati Presidente e Vice-Presidente è conferito, salvo quanto in appresso stabilito, il potere di rappresentanza per il compimento degli atti decisi dal Consiglio Direttivo. Il potere di rappresentanza spetta al Vice-Presidente solo in caso di impossibilità o comprovato duraturo impedimento da parte del Presidente.
Il potere di rappresentanza può, altresì, essere conferito dal Consiglio Direttivo all’amministratore o agli amministratori delegati nei limiti della delega.
Art. 9) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Gli associati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione. Gli associati, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione, purché in regola con gli obblighi contributivi e secondo le modalità e nel rispetto delle regole stabilite dal presente Statuto. Ciascun associato, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione nonché di utilizzare il logo associativo nei limiti previsti da apposito regolamento, che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo. L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché le deliberazioni degli organi collegiali nei limiti delle rispettive competenze. L’attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria né di alcuno dei suoi partecipanti. Le stesse imprese, inoltre, hanno l’obbligo di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede nell’attuazione del presente Statuto e così di partecipare attivamente alla vita associativa, rispettando i reciproci diritti in materia di proprietà intellettuale e i rispettivi patrimoni di conoscenze e professionalità; di non fare contemporaneamente parte, direttamente o indirettamente tramite società controllate o collegate, di Associazioni costituite per scopi analoghi; di fornire all’Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti relativi all’aggiornamento del Registro delle Imprese o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari; di versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
ART. 10) ASSEMBLEA
Le decisioni dei soci sono assunte con metodo assembleare. L’Assemblea, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, è validamente costituita purché sia stata regolarmente convocata e sia rappresentata, in prima convocazione, almeno la metà delle quote in base alla contribuzione versata ai sensi dell’art. 5. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea, fatta eccezione per quanto stabilito con riferimento a particolari decisioni, delibera per capi a maggioranza dei voti espressi nella riunione, determinati per ciascun associato in modo direttamente proporzionale alla misura dei contributi da esso versati nell’anno corrente:
– sull’approvazione del bilancio consuntivo annuale, predisposto dall’organo amministrativo, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, con riferimento all’attività compiuta nell’anno solare precedente; tale termine può essere prorogato dall’Assemblea di ulteriori tre mesi su richiesta motivata del Consiglio Direttivo;
– sull’approvazione del bilancio previsionale, che dovrà essere presentato, salvo proroga motivata secondo quanto previsto al capo che precede, entro il 30 novembre di ogni anno con riferimento all’attività che l’organo amministrativo intende svolgere nell’anno solare successivo;
– sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, salvo quanto in proposito previsto dal presente Statuto;
– sull’ammissione di nuovi associati, come precisato al successivo art. 11;
– sull’esclusione degli associati;
– sulle modifiche del presente Statuto con la maggioranza di due terzi dei voti, sempre in ragione della contribuzione versata per anno:
– su ogni altro argomento previsto dallo Statuto stesso o dalla legge.
Il Presidente, di sua iniziativa ovvero ove richiesto, con indicazione dell’ordine del giorno, da almeno un terzo delle imprese partecipanti calcolato sulla base delle quote ordinarie versate ai sensi dell’art. 5, dovrà convocare tutti gli associati mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo, inclusi fax, e-mail e posta elettronica certificata, che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, sia in prima sia, eventualmente, in seconda convocazione.
Gli associati, riuniti in assemblea, anche in video-conferenza, decidono sugli argomenti di cui al presente articolo e su quelli che il Presidente o almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o delle imprese partecipanti – calcolato in ragione della quota versata – chiedono di sottoporre alla decisione dell’Assemblea stessa.
I lavori sono presieduti dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in mancanza, da persona designata a maggioranza dei presenti.
Gli associati possono partecipare alle riunioni anche per delega scritta. La delega può essere conferita soltanto ad altro associato ed ogni delegato non può rappresentare più di due imprese. Non è ammessa la delega in favore delle persone fisiche membri del Consiglio Direttivo.
Non sono ammesse al voto le imprese che siano in mora nel pagamento dei contributi dovuti.
Delle deliberazioni è redatto verbale sottoscritto da tutte le imprese presenti alla riunione e riportato in apposito registro.
Il verbale è comunicato con ogni mezzo, senza indugio, ai soci assenti.
Art. 11) MODALITA’ DI ADESIONE DI NUOVI SOCI
Salvo quanto in appresso precisato, possono aderire all’Associazione le imprese che svolgono attività peritale e di consulenza tecnica sia in ambito assicurativo che forense in Italia, nella Unione Europea ed all’estero nei rami Elementari e R.C. Diversi, con particolare riguardo al settore industriale e ai sinistri complessi e che siano contemporaneamente in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) presenza distribuita sul territorio nazionale;
b) offerta di più servizi assicurativi;
c) iscrizione ad Albi e/o Ordini Professionali di almeno un dipendente o collaboratore;
d) non appartenenza, diretta o indiretta mediante società controllate, ad associazioni dello stesso tipo di quella oggi costituita o con scopo ad essa assimilabile.
Chi intende aderire all’Associazione deve indirizzare al Presidente apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, contenente:
i) la denominazione e la sede legale dell’impresa;
ii) l’oggetto sociale;
iii) l’attività effettivamente svolta e le sedi nelle quali viene esercitata;
iv) certificazione attestante che l’impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali e che il titolare non è stato interdetto dall’esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
v) il possesso documentato dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo;
vi) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente Statuto e tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti.
Per le società devono essere inoltre presentate:
vii) copia della delibera dell’organo competente di adesione all’Associazione ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nell’Associazione stessa;
viii) copia dell’atto costitutivo/statuto e della visura camerale storica aggiornata, con certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente.
Sulla domanda di ammissione delibera l’Assemblea, a maggioranza assoluta dei due terzi – calcolati in ragione della quota versata – e senza bisogno di enunciazione dei motivi della relativa decisione, mediante convocazione corredata da una breve relazione del Consiglio Direttivo contenente un parere motivato di natura riservata e con valenza esclusivamente interna.
Qualora la decisione riguardi un’impresa aspirante che non risponde alla totalità dei requisiti richiesti, l’adesione dovrà essere deliberata all’unanimità.
In caso di accettazione della proposta di adesione, il richiedente dovrà corrispondere entro 15 (quindici) giorni il con- tributo di iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, oltre ad ogni altro versamento dovuto al tempo dell’adesione, secondo quanto previsto dall’organo amministrativo.
Art. 12) RECESSO ED ESCLUSIONE
§ 1. (Recesso)
Ferma l’obbligazione di versamento dei contributi stabiliti dal presente Statuto, ogni associato può recedere liberamente con dichiarazione che deve pervenire al Presidente dell’Associazione entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con efficacia dal 31 dicembre del medesimo anno, salve le somme già versate e quelle a versarsi per l’anno in corso al tempo del recesso.Le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente sono efficaci dal 31 gennaio dell’anno successivo. In tal caso, l’impresa receduta resta obbligata, altresì, al pagamento della metà dei contributi preventivati per l’anno in corso al tempo dell’efficacia del recesso stesso.
Non è consentito il recesso per il primo anno di vita dell’Associazione.
Le imprese successivamente aderenti non potranno recedere se non dopo il decorso di un anno dall’acquisizione della qualità di associato.
La qualità di associato non è trasmissibile ad alcun titolo, inter vivoso mortis causa.
§ 2. (Esclusione)
L’associato può essere escluso per gravi motivi.
Il Consiglio Direttivo, ricorrendone i presupposti, provvederà preventivamente a diffidare la parte ad adempiere entro il termine di giorni quindici ovvero a ristabilire senza indugio un comportamento rispettoso delle disposizioni del presente Statuto, rimuovendo, altresì e se del caso, gli effetti degli atti già compiuti.
Sull’esclusione decide l’Assemblea con delibera motivata, assunta a maggioranza assoluta dei due terzi degli associati calcolati in ragione della quota versata . Non è ammessa al voto l’impresa della cui esclusione si tratta.
L’associato è escluso di diritto, senza bisogno di specifica valutazione in merito, ove entri far parte, direttamente o indirettamente mediante società controllate, di associazioni dello stesso tipo di quella oggi costituita o con scopo ad essa assimilabile ovvero per qualsiasi ragione o causa lo stesso perda anche uno solo degli altri requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 9 per un periodo di tre anni consecutivi nonché sia sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali ovvero a provvedimenti interdittivi da parte delle Autorità.
§ 3. (Effetti)
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 13) MODIFICHE E SCIOGLIMENTO
Salvo quanto sopra previsto per particolari decisioni, le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea degli associati a maggioranza assoluta dei due terzi.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In tal caso, l’Assemblea delibera, altresì, sulle modalità della liquidazione e della devoluzione del fondo comune nel rispetto della disciplina vigente al tempo dello scioglimento.